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192 PARTE SECONDA

rio narrare novelle congiure. Basterà ch’io spieghi alquanto minutamente i mezzi posti in opera dall’Austria, sì per impedire che si rinnovelli o si tenti alcun moto rivoluzionario, e sì per conoscerne e punirne l’intenzione.

Mi sia concesso di riepilogare in poche parole quel tanto che ho già detto a tale proposito. Ho menzionata la legge austriaca che ingiugne ad ogni cittadino di denunziare i delitti politici o d’altra fatta, così nel caso che siangli stati in segreto manifestati, come in quello ch’egli medesimo abbiali scoperti. In certe date circostanze il suddito austriaco è anche in grado di aver a fare di più che non sia il denunziare i colpevoli; perocchè gli è ingiunto di arrestarli, e gli è promessa una mercede per quest’opera. Dal che ne avviene che i soli pubblici uffizi di cui il cittadino austriaco possa attribuirsi l’esercizio senza esservi specialmente autorizzato da una nomina imperiale, sono gli uffici del birro, ed anche del carnefice; perocchè in siffatta congiuntura l’individuo arrestato che faccia contrasto può essere ucciso da chi si è fatto innanzi per arrestarlo, e la colpa dell’omicidio non è allora ad altri imputata che alla vittima. Una popolazione onesta ed intelligente, quale si è certamente la lombarda, si sdegna alla prima lettura di queste odiose leggi; ma non si dà popolo, per illuminato, che valga a sottrarsi agli effetti dell’abitudine. Chi oggi si è sdegnato furiosamente, non proverà più altro domani, per la stessa cagione, che un certo quale dispetto; e il nobile rubellarsi dell’animo suo andrà di giorno in giorno scemando, insino a tanto che si riduca ad un freddo sentimento di biasimo, il quale cederà alla sua volta il luogo al sentimento, più freddo ancora, dell’indifferenza. Ora