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rezione prendono le loro deliberazioni secondo la relativa pluralità di voti de’Membri presenti.
53.° Per la validità di una decisione direttoria richiedesi la presenza almeno di cinque direttori se la radunanza è in pleno, e di tre se la radunanza è di una sola Sezione; e nel primo caso presiederà fra i due presidenti l’anziano di età.
Quando avrà luogo la convocazione per le sedute delle Sezioni direttorie fuori delle epoche già periodicamente prefisse, se ne farà sempre la notificazione a tutti i membri della Direzione, ed il presidente si regolerà in modo da poter in ogni tempo constatare l’effettivo invito di tutti i membri della Direzione.
54.° In caso di parità di voti, il voto del presidente prevale.
55.° La presidenza in mancanza del direttore a ciò eletto, viene sostenuta dal più anziano in carica, ed in caso d’uguale anzianità di più membri dal più vecchio di età. Le discussioni della Direzione vengono raccolte con ispeciali protocolli.
56.° Le due Sezioni della Direzione nominano rispettivamente i capi dell’amministrazione, e gl’impiegati subalterni di essa.
57.° L’amministrazione viene diretta da tre impiegati superiori, con emolumento; cioè da due segretarii, ognuno di essi assegnato alle rispettive Sezioni direttorie, e da un ispettore ingegnere in capo.
58.° L’ispettore ingegnere in capo sotto la dipendenza delle rispettive Sezioni direttorie, tratta tutti gli affari tecnici riguardanti la costruzione e la manutenzione della Strada, e ne cura la materiale esecuzione. Egli sopraintende all’andamento dei lavori, macchine e loro accessorii, agli utensili ed oggetti di trasporto e di costruzione, nonchè al personale che vi si richiede.
59.° I Segretarii hanno la cura superiore, dietro le prescrizioni della Direzione, di tutte le operazioni di cancelleria, di cassa, di corrispondenza, di contabilità e di tutti gli affari mercantili.
6o.° Gl’impiegati subalterni ricevono direttamente gli ordini dagl’impiegati superiori. Tanto gli uni che gli altri però sono subordinati alle rispettive Sezioni direttoriali, e possono dalle medesime venire rimossi.
61.° Gli stipendii pei capi dell’amministrazione e pegli impiegati subalterni vengono fissati dalla Direzione in pleno.
62.° I firmatarii legali della Società, per ciascuna Sezione direttoria sono effettivamente il presidente o chi ne fa le veci, in concorso di altro membro della Direzione, e del segretario, e la firma della Società non sarà valida che in tal modo.
- Venezia, 20 giugno 1837.