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ai §§ 7.° e 22.°, e con preavviso di 40 giorni, e i Congressi generali saranno tenuti alternativamente una volta a Venezia, e l’altra a Milano. Il primo Congresso generale avrà luogo in Venezia.
24.° Gli oggetti di maggior importanza, e straordinarii alle partite di consueta deliberazione, devono essere accennati nell’avviso.
25.° Nei primi mesi d’ogni anno si terrà un Congresso generale.
26.° In tale adunanza devono essere sottoposti a disamina il rendiconto dell’anno cessato, lo stato ed i progressi dell’intrapresa, le più importanti disposizioni per l’anno entrante, e devono essere deliberate le osservazioni e le proposte su di questi oggetti fatte dai membri della Società.
27.° Oltre a ciò restano riservati alle deliberazioni del Congresso generale i seguenti oggetti:
- a) La fissazione degli annui dividendi.
- b) La destinazione delle somme per il fondo di riserva.
- c) La nomina dei membri della Direzione.
- d) Il prolungamento della strada principale, e la proposta di nuove strade accessorie di diramazione.
- e) La determinazione del modo di provvedere nuovi fondi in aumento del capitale preventivo, ove per qualunque emergenza, ciò fosse utile o necessario all’impresa.
- f) Ogni innovazione degli statuti.
- g) La convenienza di prolungare la durata del privilegio.
- h) Lo scioglimento della Società.
- i) La cessione dello stesso privilegio.
- a) La fissazione degli annui dividendi.
Riguardo ai casi indicati sotto le lettere d, f, g, il Congresso generale abiliterà la Direzione ad invocare la superiore approvazione.
28.° Dietro deliberazione della Direzione della Società possono convocarsi anche adunanze straordinarie.
29.° Le discussioni del Congresso generale saranno regolate dalla Direzione.
30.° E però libero ad ogni socio di proporre oggetti alla deliberazione.
31.° II Congresso generale prende le sue determinazioni alla pluralità relativa di voti degl’intervenuti.
32.° Riguardo agli oggetti indicati sotto le lettere d, f, del § 27.°, si deciderà con pluralità assoluta di voti degl’intervenuti.
33.° Per la decisione degli oggetti g, h, i, del suddetto § 27.° richiedesi l’unanime parere di 3/4 dei votanti.
34.° Ogni membro del Congresso generale ha diritto a un solo voto per la sua rappresentanza. Nei Congressi generali da tenersi prima della emissione delle azioni al presentatore, i proprietarii di almeno 10 certificati sono abilitati a farsi rappresentare da un procuratore che dovrà essere azionista, il quale però, qualunque fosse il numero de’ mandati di cui è investito, non potrà mai avere più di sei voti compreso il proprio.
35.° Le discussioni e deliberazioni del Congresso generale saranno consegnate in apposito protocollo.