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1.° Essendo chiusa la sottoscrizione degli azionisti per la costruzione della Strada ferrata da Venezia a Milano con strade laterali; questa Società, in esito alla graziosa Sovrana autorizzazione 25 febbraio 1837, si dichiara ora pubblicamente e legalmente costituita, e composta dei legittimi possessori di certificati interinali di azioni, rilasciati dalla Commissione fondatrice lombardo-veneta.
2.° Il fondo per questa impresa venne, in via preventiva, ritenuto di 50,000 azioni paganti, da lire mille ciascuna.
3.° Il 6 per cento di questo fondo venne di già versato.
4.° Il restante 94 per cento dell’ammontare delle azioni dev’essere effettivamente versato, di mano in mano che sarà giudicato necessario pel bisogno dell’intrapresa, ritenuto che le somme che gli azionisti saranno chiamati a versare, non dovranno mai oltrepassare il 10 per cento sull’importo delle azioni, e che decorreranno almeno quattro mesi tra il versamento di una rata e l’altra.
5.° I pagamenti si faranno alle casse della Società esistenti in Venezia ed in Milano, secondo che i certificati interinali a’ quali detti pagamenti si riferiscono, furono stilati dalla Commissione fondatrice di Venezia, o da quella di Milano.
6.° Il determinare le epoche precise dei versamenti sull’importo delle azioni a termini dell’art. 4.°, compete alla Direzione della Società.
7.° La chiamata ai pagamenti delle rate incombenti alle azioni s’intenderà legalmente fatta coll’inserzione degli avvisi per tre volte successive nelle Gazzette privilegiate di Venezia, Milano, Vienna, ed in quella universale d’Augusta; i quali avvisi porteranno la fissazione del termine di tre mesi decorribili dal giorno in cui il terzo avviso sarà inserito nelle Gazzette privilegiate di Venezia e Milano.
8.° Qualunque volta il proprietario di un certificato interinale di azione manchi al pagamento anche di una sola delle rate incombenti all’azione, questa di pieno diritto cessa di appartenergli, e si compenetra nella Società, senza che la medesima abbia obbligo di rifondere le somme antecedentemente pagate.
9.° Le azioni effettive saranno stilate al portatore, e si rilascieranno ai proprietarii, versato che sia l’intero ammontare di esse.
Col pagamento però della prima rata del 6 percento sull’importo dell’azione, il proprietario del certificato interinale entra a parte di tutti i diritti ed obblighi contemplati dal presente Statuto.