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libro sesto, capo secondo | 443 |
nelle cause tra i vassalli) e la prima appellazione nelle altre cause.1
Deputavansi nel capoluogo di ciascuna provincia altri giudici, per le cause demaniali, col titolo di referendarii. Statuivasi che i conti dei carichi, sì ordinarii, che straordinarii, si rendessero di sei in sei mesi nei capiluoghi d’esse province.
A questi uffici e tribunali andavano a riuscire nell’economico e nel giudiziario i principali affari de’ comuni. E così venivano a smarrirsi in quell’utile generale ordinamento quelle prerogative che individualizzavano i comuni, e di cui eransi in altri tempi mostrati tanto gelosi; prerogative che, facendo contrasto al bene universale, non poteano più venir conservate. Sempre più poi s’andarono dileguando quei privilegi, quando Vittorio Amedeo i ed i suoi successori poser la mano a riformare l’amministrazione degli stessi comuni, assoggettandoli a regole uniformi, ed alla sorveglianza de’ Magistrati economici.
Fu questo pertanto un merito grande di Carlo Emmanuele i, d’aver compiuta l’opera del padre, riunendo in una sola nazione i varii popoli situati al di qua dall’Alpi, creando interessi generali, in luogo d’interessi municipali. Ma fu un altro suo gran merito quello d’aver ridestato ne’ popoli quegli spiriti guerrieri che rendono questa nazione eminentemente militare.
Emmanuele Filiberto aveva instituita e organizzata