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libro sesto, capo secondo 443

nelle cause tra i vassalli) e la prima appellazione nelle altre cause.1

Deputavansi nel capoluogo di ciascuna provincia altri giudici, per le cause demaniali, col titolo di referendarii. Statuivasi che i conti dei carichi, sì ordinarii, che straordinarii, si rendessero di sei in sei mesi nei capiluoghi d’esse province.

A questi uffici e tribunali andavano a riuscire nel­l’economico e nel giudiziario i principali affari de’ comuni. E così venivano a smarrirsi in quell’utile gene­rale ordinamento quelle prerogative che individua­lizzavano i comuni, e di cui eransi in altri tempi mostrati tanto gelosi; prerogative che, facendo con­trasto al bene universale, non poteano più venir con­servate. Sempre più poi s’andarono dileguando quei privilegi, quando Vittorio Amedeo i ed i suoi succes­sori poser la mano a riformare l’amministrazione degli stessi comuni, assoggettandoli a regole uniformi, ed alla sorveglianza de’ Magistrati economici.

Fu questo pertanto un merito grande di Carlo Emmanuele i, d’aver compiuta l’opera del padre, riu­nendo in una sola nazione i varii popoli situati al di qua dall’Alpi, creando interessi generali, in luogo d’interessi municipali. Ma fu un altro suo gran me­rito quello d’aver ridestato ne’ popoli quegli spiriti guerrieri che rendono questa nazione eminentemente militare.

Emmanuele Filiberto aveva instituita e organizzata