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libro quinto, capo settimo 399

che domandava l’ufficio delle scuole di grammatica, e trovatolo sufficiente, gli dier le scuole per un anno, ordinando:

1° Niun altro maestro potesse aprire scuola in Torino.

2° Ogni scolare potesse venir liberamente alle scuole, e far dimora in Torino (e così anche i fore­stieri), e fosse salvo e sicuro, non ostante qualunque cambio o rappresaglia; eccettuati i fuorusciti tradi­tori e i loro figliuoli.

3° Ogni scolare di Torino rispondesse per la mercede di un anno, se dormiva nella casa delle scuole, sedici soldi viennesi; se non dormiva, dieci soldi; e potesse esservi dalla curia costretto in via pronta e sommaria.

In altra occasione si statuì che potessero pel pa­gamento di tal mercede tenersi in arresto, e costrin­gersi con sequestri i parenti, od altri che accom­pagnassero i ragazzi a scuola.1 Nel 1346 ebbe le scuole per due anni Bertramino de Cumini di Mi­lano, chiamalo dottore di grammatica. Il comune gli assegnò una casa e 12 lire viennesi di stipendio all’anno, con questi patti:

Faccia sua continua residenza a Torino;

Insegni tutto l’anno a qualunque scolare di Torino e ripeta loro sufficientemente latinità, ed i libri che leggerà;

Riceva pel magistero e per la ripetizione da