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libro quinto, capo settimo | 399 |
che domandava l’ufficio delle scuole di grammatica, e trovatolo sufficiente, gli dier le scuole per un anno, ordinando:
1° Niun altro maestro potesse aprire scuola in Torino.
2° Ogni scolare potesse venir liberamente alle scuole, e far dimora in Torino (e così anche i forestieri), e fosse salvo e sicuro, non ostante qualunque cambio o rappresaglia; eccettuati i fuorusciti traditori e i loro figliuoli.
3° Ogni scolare di Torino rispondesse per la mercede di un anno, se dormiva nella casa delle scuole, sedici soldi viennesi; se non dormiva, dieci soldi; e potesse esservi dalla curia costretto in via pronta e sommaria.
In altra occasione si statuì che potessero pel pagamento di tal mercede tenersi in arresto, e costringersi con sequestri i parenti, od altri che accompagnassero i ragazzi a scuola.1 Nel 1346 ebbe le scuole per due anni Bertramino de Cumini di Milano, chiamalo dottore di grammatica. Il comune gli assegnò una casa e 12 lire viennesi di stipendio all’anno, con questi patti:
Faccia sua continua residenza a Torino;
Insegni tutto l’anno a qualunque scolare di Torino e ripeta loro sufficientemente latinità, ed i libri che leggerà;
Riceva pel magistero e per la ripetizione da