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capo secondo 355

a mantener la fede pubblica, a far fiorire il com­mercio, alla polizia della città, alla custodia de’ beni forensi, alla salute pubblica, agli studi. Di alcuni ordini principali favelleremo a suo luogo. Intanto notiamo che ogni statuto comunale, e così quello di Torino, conteneva insiem confuse e miste varie maniere di leggi e d’ordini. Leggi politiche costi­tutive ed organiche primitivamente comprese nel tenore del giuramento, che si prestava dai consoli e dagli altri capi del comune. Leggi civili, conte­nenti, siccome abbiam veduto, poche modificazioni al dritto romano, a pregiudizio delle femmine, per mantenere forza e splendore agli agnati maschi, e serbar loro massimamente il possesso delle case citta­dine, e per respingere dall’acquisto di stabili i reli­giosi ed i forestieri. Leggi criminali, ordinate massi­mamente a mantenere la pace pubblica, per cui si poneva ammenda alla menoma ingiuria verbale. A questo fine, ed insieme alla depressione de’ nobili, mi­rava uno statuto del 1327, che proibiva agli alberghi de’ nobili di mandar la solita torcia alla chiesa di S. Giovanni il dì della festa. Leggi fiscali, che risguardavano il pagamento delle taglie e delle altre gravezze, sì reali che personali. Provvisioni di po­lizia sanitaria, di polizia de’ costumi e di polizia rurale. Infine ordini che si potrebbero chiamare d’occasione; ed erano certe proibizioni di riedificar castelli, la cui distruzione avea costato molto sangue