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354 libro quinto

irremissibilmente punito coll’ultimo supplicio. Un cittadino che uccidesse un altro cittadino era punito secondo il dritto romano, ma poteva accordarsi cogli eredi del defunto. Un cittadino che uccidesse un forestiere era punito di multa. Ma poi sì stabilì che si punisse, come sarebbe stato punito il forestiere nella sua terra, se avesse ucciso un Torinese.

Quando si levava rumore in città per un furto, od altro misfatto, i vicini eran tenuti ad accorrere e trattener il fuggiasco. Le porte della città si chiudevano immediatamente. E rade volte accadeva che il colpevole potesse salvarsi. Ma lo statuto era, secondo l’antica franchezza, molto sollecito nell’or­dinare che, dai casi gravissimi in fuori, quali erano l’omicidio, l’incendio, i furti grandi, la congiura contra il comune, o contea al principe, il tradimento, le grassazioni, lo stupro violento di donna onesta e casta, il rettore od il giudice non potesse porre nissun cittadino in arresti od in carcere quando of­ferisse di dar cauzione. Così era protetta la libertà individuale, gli accusali poteano continuare il la­ voro, attendere alle faccende domestiche fino alla sentenza; nè sì vedeano tanti esempi di lungo car­ cere preventivo, dimostrato poi ingiusto dalle sen­tenze assolutorie.

Troppo lungo sarebbe il noverare tutte le riformagioni contenute negli statuti o fatte prima o dopo, con cui si provvedeva alla sicurezza interna ed esterna