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capo secondo 353

due fiorini d’oro, che erano stati tolti a certi romei o pellegrini.

In materia criminale gli statuti moderavano no­tevolmente l’asprezza del dritto romano. A’tempi dell’impero romano, quando si sancirono le prin­cipali regole in tal materia, avvilita era singolar­mente la dignità dell’uomo; e molti di que’ Cesari crudeli e balordi ne faceano per ogni lieve cagione strazio e macello.

Ai barbari che occuparono l’imperio parve di far maggior caso dell’uomo libero. Alle pene corporali contrapposero una spezie di tariffa, per cui potes­sero i colpevoli per moneta ricomperarsi. Tanto per non perder la mano, tanto per il piè, per l’orec­chio, pel naso, per l’occhio. Alcuna volta v’ebbe perfin tassata una somma a cui si estimava il capo. Gli statuti de’ comuni seguitarono questo costume che favoriva i soli ricchi, ma che serviva eziandio di stimolo a darsi all’assiduo lavoro, padre della ricchezza. Pei reati per altro più gravi non isfuggivasi la pena meritala. Il colpevole d’una grassa­zione, il che si chiamava con frase pittoresca e com­merciale, romper la strada, potea schivar la morte pagando cento lire. Ma il recidivo perdea la vita sol che la cosa derubata eccedesse il valore di cin­que soldi. L’incendiario era bruciato vivo. I tra­ditori perdeano il capo. Un forestiero che venisse in Torino tentando d’ammazzare un cittadino era