fuori, fosse arrestato o per debiti d’un suo concittadino, o per debiti del comune, o per debiti del conte di Savoia, e del principe d’Acaia. Di modo che consideravasi come obbligato, non solo per qualunque de’ suoi comborghesi, ma anche pel signore; il che era in verità un abuso, essendo il sovrano affatto straniero al principio d’associazion comunale. Ma allora era diritto internazionale il sistema delle rappresaglie. E quando, ad esempio, un borghese di Chieri aveva un credito verso un borghese di Torino, siccome sapeva che in questa città la sua condizione di forestiere non gli permettea di sperare nè aiuto di consiglio legale, nè pronta giustizia, e che, in vigor dello statuto non potea far cessione del suo credito; ricorreva ai savi ed al consiglio della sua terra. Il consiglio scriveva al vicario ed ai savi di Torino, per farlo pagare; e se in certo termine non si effettuava il pagamento, concedeva al creditore lettere di rappresaglia, con certe condizioni che limitavano alquanto il violento arbitrio privalo, e per virtù di quelle il Cheriese pigliava di viva forza la persona e l’avere del primo Torinese che gli capitasse innanzi, e si pagava di sua mano, od otteneva in altro modo pagamento, o sicurtà di pagamento. Per questo medesimo principio di solidarietà il comune era mallevadore, in proprio, dei furti che si commettevano, e di cui non si scopriva l’autore. E perciò in aprile del 1329 rendette