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capo secondo 349


Il comune era una gran compagnia, in cui v’era piena solidarietà fra tutti i soci. Un Torinese a cui per infortunio ardesse la casa veniva ristorato dal co­mune. Un cittadino a cui fosse recisa una vigna, guastato un campo, ucciso uno de’ suoi porci vaganti per la città, riceveva, se non si scopriva il colpe­vole, ammenda dal comune. Se un Torinese, viag­giando anche in lontane regioni, era offeso, danneg­gialo, carceralo da qualche principe, barone o comune, la città di Torino spediva ambasciatori a chieder ra­gione e riparazione dell’offesa e del danno; ed essendo negala o indugiata, concedeva facoltà al cittadino di vendicarsi e di ristorarsi di sua mano, imprigionando l’offensore o la sua famiglia, od i sudditi ed i con­cittadini del medesimo, e pigliandone l’avere. Il che si chiamava dar lettere di rappresaglia. Ancora quando qualche comune cresceva la gabella a pregiudicio de’ mercatanti di Torino, il consiglio dava lettere di rappresaglia, e trattava i mercatanti di quella terra com’erano nella medesima trattati i suoi cittadini. Perciò in ottobre del 1388, avendo que’ di Rivoli stabilito nuove gabelle, il comune di Torino ordinò l’arresto delle persone e delle merci de’ Rivolesi, fino al ragguaglio delle somme riscosse pel nuovo dazio, ovvero finché sene facesse ammenda e revoca; e intanto vietò il far mercato di qualun­que specie con que’ di Rivoli, infliggendo loro per tal modo una specie d’interdetto commerciale.