Pagina:Storia di torino v1 cibrario 1846.djvu/351

Capo Secondo


Statuti di Torino, e principali disposizioni de’ medesimi in materia politica, civile e criminale. — Condizione de’ borghesi, degli eccle­ siastici e de’ forestieri. — Solidarietà del comune verso i borghesi, de’ borghesi fra loro, e verso i forestieri.


La legge con cui si reggevano i comuni d’Italia era il dritto romano modificato dagli statuti.

Fin dai primi tempi dell’indipendenza, e così dal secolo xii, doveva la città di Torino aver cominciato a promulgarne; ma la riforma, o per dir così, l’edizione che ne rimane, non è più antica del 1360, seb­bene s’abbia frequente memoria di statuti anteriori. Le modificazioni introdotte dagli statuti nel dritto romano tendeano principalmente ad assicurare il favore dell’agnazione nelle successioni intestate. In tali successioni, quando non v’erano discendenti, l’agnato prossimiore escludeva ogni altra persona se si trattava di case: la figlia dotata e maritata dal