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328 | libro quinto |
la necessità di continue modificazioni e correzioni che lo facciano progredir verso il meglio; mostra che le antiche costituzioni sono da emendare non da distrurre; mostra la follia di chi si pensasse di aver fatto in materia di leggi cosa immutabile e duratura, quando è fondamento dell’umanità, e condizione della futura, nè forse mai totale sua perfezione che, dai grandi principi! religiosi e morali in fuori, consecrati dall’Evangelio, il resto passi per varie successive, benché spesso insensibili trasformazioni, a cui conviene adattare gli ordini e le leggi.
Il podestà e il giudice solevano qualche volta eccedere ogni misura nel determinar la pena pecuniale da pagarsi da. chi non osserverebbe qualche loro precetto, sì in materia civile che criminale. Fu determinato che non potessero imporre maggior pena che quella di lire 40 per ciascuna persona e per ogni precetto non osservato. Ed era già ben grave.
Il giudice pronunziava nelle cause civili senza appello fino a soldi 100, esclusivamente. Se il valor della causa era maggiore s’appellava al vicario che dava altri giudici ó pronunciava egli stesso col loro voto fra 40 giorni. Nelle cause criminali il condannato a multa di 20 soldi o maggiore, avea facoltà di richiamarsene allo stesso giudice che era tenuto a dar cognitori che rivedesser la causa. Se la multa era di soldi 40 o più, si appellava al vicario, che deputava una curia non sospetta, cioè altri giudici