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capo primo 323

l’amministrazione della giustizia, ostandovi in prima gli statuti medesimi che faceano differenza tra borghesi e forestieri, e tra borghesi ed ecclesiastici, i quali ultimi per le loro immunità erano sospetti, e poco ben veduti dal comune, perchè non poteano par­tecipare a quella solidarietà di diritti e d’obblighi, che costituiva l’essenza del corpo comunale; ostan­dovi poi le provvisioni rigorose che la maggior cre­denza faceva alla giornata, ora contra gli ecclesiastici stessi che, non piegandosi qualche volta a pagar tasse per la difesa della patria, vi venivano obbligati col divieto fatto alla curia d’amministrar loro giustizia nelle cause in cui fossero attori; ora, quando so­perchiava e invadeva gli uffici del comune una parte contro i principali della parte contraria, che per forza fatta alle leggi ed alla giustizia si bandivano e si condannavano a varie pene. Non parlo dell’or­dine dato al giudice di procedere sommariamente e senza figura di giudicio in cause che concerne­vano gli interessi materiali del comune, nè d’altre provvisioni d’ugual natura che alteravano il solito andamento della giustizia.

Questi mali, più frequenti e più gravi finché durò l’indipendenza, non cessarono dopoché la città ub­bidì ad un principe; perchè ivi non cessò per questo, anzi fu di poco diminuita l’ampiezza delle franchezze comunali, contentandosi il principe d’aver il diritto di scegliere un vicario fra i tre proposti; di goder