Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
capo primo | 323 |
l’amministrazione della giustizia, ostandovi in prima gli statuti medesimi che faceano differenza tra borghesi e forestieri, e tra borghesi ed ecclesiastici, i quali ultimi per le loro immunità erano sospetti, e poco ben veduti dal comune, perchè non poteano partecipare a quella solidarietà di diritti e d’obblighi, che costituiva l’essenza del corpo comunale; ostandovi poi le provvisioni rigorose che la maggior credenza faceva alla giornata, ora contra gli ecclesiastici stessi che, non piegandosi qualche volta a pagar tasse per la difesa della patria, vi venivano obbligati col divieto fatto alla curia d’amministrar loro giustizia nelle cause in cui fossero attori; ora, quando soperchiava e invadeva gli uffici del comune una parte contro i principali della parte contraria, che per forza fatta alle leggi ed alla giustizia si bandivano e si condannavano a varie pene. Non parlo dell’ordine dato al giudice di procedere sommariamente e senza figura di giudicio in cause che concernevano gli interessi materiali del comune, nè d’altre provvisioni d’ugual natura che alteravano il solito andamento della giustizia.
Questi mali, più frequenti e più gravi finché durò l’indipendenza, non cessarono dopoché la città ubbidì ad un principe; perchè ivi non cessò per questo, anzi fu di poco diminuita l’ampiezza delle franchezze comunali, contentandosi il principe d’aver il diritto di scegliere un vicario fra i tre proposti; di goder