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322 | libro quinto |
parte de’ privilegi municipali, e ridusse il governo in termini assai più stretti ed assoluti che non fosse mai stato sotto nissuno de’ suoi predecessori.
A questo fine noi piglieremo ad esaminare il reggimento comunale di Torino in ogni sua parte, e vedremo le persone che lo componevano, l’autorità e la qualità de’ loro uffici; la condizion de’ borghesi e de’ forestieri, le leggi che il comune bandiva; l’erario con cui sopperiva alle spese; la ragione che regolava le sue corrispondenze col principe.
Il comune componevasi dell’universalità de’ borghesi della città e del territorio. Ogni borghese dovea possedere una certa quantità di beni registrati e pagarne taglia al comune. Era questo possesso una malleveria della sua obbedienza e della sua fede. S’imponeva quell’obbligo ai forestieri che si riceveano in cittadini, fossero anche principi. Anzi ne’ tempi più antichi doveano comprar casa e beni. Nel secolo xiv si contentava il comune di obbligarli a farsi allibrare entro un certo termine pel valore di dieci lire.
La protezion delle leggi, l’ufficio de’ magistrati, i regolamenti delle arti, il pubblico insegnamento, le tasse dell’annona e dei salarii erano tutte indirizzate ad unico vantaggio de’ borghesi. Il forestiere, vale a dire il borghese di Chieri o di Rivoli, se dovea piatire non trovava a Torino un giurista che l’assistesse contra un Torinese, avea divieto di rendersi cessionario