Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
296 | libro quarto |
Stato, dimostrato la santa intenzione di correggere gli abusi e le ingiustizie, sebbene poi divenisse quell’invio un novello aggravio, una perturbazione del corso ordinario della giustizia; e per certi capitoli concessi in agosto del 1451 al Piemonte, con cui confermò tutti i privilegi e le franchezze concedute ai nobili ed ai comuni dal padre e dal fratello; volle che le cause civili si giudicassero nel luogo ove farebbe dimora il convenuto, e che non potessero trarsi avanti alla sua persona, nè avanti al Consiglio residente con essa, nè avanti al Consiglio di Torino; che le commissioni da farsi per esami di testimonii, si dessero agli uffiziali ed ai giureconsulti de’ luoghi in cui essi testimonii risiedessero; salvo che la parte instante facesse diversa richiesta; che il giudice fra certo termine dovesse pronunziar la sentenza, senza dar luogo a soverchi incumbenti, pe’ quali non sarebbero, in caso diverso, dovute nè le sportule, nè il dritto di sigillo;
Che i tesorieri ed altri ricevitori di danaro ducale fosser tenuti di spedire senza costo di spesa le quitanze de’ pagamenti de’ sussidii;
Che i medesimi tesorieri fossero tenuti d’accettare le monete d’oro e d’argento al corso che avranno al momento del pagamento (e non a quello che avevano al momento della concessione), purché i debitori non fossero in mora;
Ancora: che niun di loro s’attentasse di voler