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capo secondo | 103 |
germaniche l’universalità degli uomini liberi; chè tutti aveano originariamente dritto di giudicare, essendo quella giustizia semplice e primitiva, applicazione del senso comune di rettitudine, una incumbenza sociale esercitata immediatamente dalla società. La prima delegazione di questi poteri fu negli scabini; in Italia erano, per quanto sembra, una recente introduzione de’ Franchi. Erano specie di probi uomini, o giurati, eletti con voto popolare, e destinati a compier ne’ placiti l’ufficio di giudice; ne’ quali placiti, se il conte presiedeva, pigliava informazioni, ricevea le cauzioni, e facea eseguire le sentenze; gli scabini soli giudicavano. Nelle città molti degli scabini doveano essere scelti tra i giurisconsulti. Giudici dell’imperatore, o del re, o del sacro palazzo, chiamavansi i giurisconsulti approvati che ora si direbbero dottori di leggi, od avvocati; e giudici senz’altra designazione gli scabini. Nè le sole città, ma anche le piccole terre ed i vici aveano i loro Scabini; periti delle consuetudini locali, che per lo più tenean luogo di leggi.
Quando un messo imperiale o regio recavasi a tener giudicio nelle province, conducea seco alcuni giurisconsulti, ed alcuni giudici o scabini. Due giurisconsulti o giudici dell’imperatore, e due scabini avea condotto con sè a Torino il conte Bosone. Tre scabini di Torino si giunser loro nel placito, di modo che i giudici eran sette.