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Ecclesia non debet possidere aliquid nisi in communi. - Nullus malus potest esse episcopus. - Non licet occidere; ed è pur vero che non ci rimane alcun libro di quei tempi, nel quale si contengano le altre eresie che s’imputavano a tanti nostri Milanesi; ed il Muratori le ha tutte prese da un solo manoscritto di Armanno Pungilupo. Certo è che, essendo gl’inquisitori dipendenti affatto dal papa, e le loro sentenze dovendosi eseguire dalla podestà civile col bando e colla morte, la vita e i beni di ciascun cittadino erano dipendenti dalla podestà ecclesiastica di Roma, e conseguentemente Roma vi aveva indirettamente acquistata la sovranità.

(1220) Ritorniamo al filo della storia civile. Dopo la morte di Ottone IV, tanto benevolo verso di noi, Federico II venne in Italia, e fu coronato imperatore l’anno 1220. Venne dichiarato re de’ Romani il di lui figlio Enrico. Federico odiava i Milanesi, ed era ben corrisposto. Noi lo consideravamo come erede del nome e dei sentimenti dell’avo distruggitore della nostra città; e come l’inimico del nostro Ottone IV. Egli intimò una generale dieta in Cremona; e questa voce precorsa bastò a sedare le dissensioni civili. L’oggetto della propria conservazione soffocò le simultà private, e fece rivolgere gli animi a concordi pensieri per la comune salvezza. Le città di Lombardia, istrutte dai passati esempi, rinnovarono la loro confederazione. Venne l’imperatore in Cremona, e non vi trovò i rettori di molte città, i quali pure dovevano esservi tutti. Mancavano Milano, Verona, Piacenza, Vercelli, Lodi, Alessandria, Treviso, Padova, Vicenza, Torino, Novara, Mantova, Brescia, Bologna,