Questa pagina è ancora da trascrivere o è incompleta. |
i quali daranno l’investitura ai consoli delle città, e giudicheranno le cause di maggiore somma, qualora la parte succombente lo cerchi; ma saranno obbligati a profferire la loro sentenza fra due mesi, e dovranno giudicare secondo le leggi della città; ogni cinque anni le città della lega manderanno i loro oratori alla corte imperiale, per ricevere l’investitura, ed ogni dieci anni si rinnoverà il giuramento di fedeltà; le controversie per cagione dei feudi fra l’imperatore e alcuno della lega, verranno decise dai Pari della città, secondo le di lei consuetudini, fuori che nel caso in cui l’imperatore si trovasse in Lombardia; allora potrà, se lo vuole, ei stesso giudicarle; e quando verrà l’imperatore nella Lombardia, se gli somministreranno i foraggi consueti, e si accomoderanno i ponti e le strade. In questa forma si venne nell’Italia a constituire un’associazione di città libere, sotto la protezione dell’Impero, come lo erano poco prima diventate nella Germania le città anseatiche, Lubecca ed Amburgo; e come nell’anno medesimo 1183, nella Germania pure, lo era diventata Ratisbona; e da quella data ricominciarono a comparire nelle carte le sottoscrizioni dei consoli Reipublicae Mediolanensis.
Colla pace di Costanza avevano i Milanesi acquistata la libertà municipale, sotto una limitata protezione dell’Impero; ma nessuna dominazione rimaneva ad essi, o ben poca: essendo le province della Martesana, del Seprio ecc., cioè la maggior parte de’ borghi e delle terre che ora formano il ducato, indipendenti, anzi nemiche. (1185) L’imperatore Federico medesimo, con una carta