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il di cui nome incidevasi nelle monete, e dal quale ricevevano la giurisdizione alcuni giudici e messi che decidevano le controversie dei privati. Ma il governo politico, la pace e la guerra, l’imposizione e riscossione de’ tributi erano presso la città istessa. Landolfo il Giovine, parlando dell’anno 1112, così si esprime: Papienses et Mediolanenses statuerunt et juraverunt sibi foedera, quae nimium quibusdam videntur fuisse imperatoriae majestati, et apostolicae auctoritati contraria; cum illi cives jurarent sibi servare se et sua contra quemlibet mortalem hominem natum vel nasciturum; dal che pare che, collegandosi per difendere le cose loro contro qualunque uomo, tacitamente s’intendesse la disposizione di contrastare colla forza all’imperatore, qualora cercasse di toglier loro o i nuovi magistrati, o i tributi, o la giurisdizione che esercitavano. Nelle carte de’ contratti, testamenti, sentenze, ecc., si soleva in prima porre il nome dell’imperatore o re d’Italia: Regnante Domino nostro, il tale. Al principio del secolo duodecimo non più si fece questa menzione. In una parola la costituzione civile di Milano allora divenne, siccome dissi, a un dipresso simile a quella d’una città libera dell’Impero.
Quantunque l’arcivescovo di Milano Anselmo da Boisio fosse un uomo di carattere assai mite, e quantunque dovesse interamente la sua dignità al papa, cui era nella più esatta maniera sommesso; e quantunque l’autorità politica del metropolitano fosse di molto diminuita, ciò non ostante dava ombra al papa il nome dell’arcivescovo di Milano: e per allontanare ogni pericolo e confermarne la