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tantum ecclesiastica beneficia interdicimus. Mi pare ancora più chiaramente provato che per allora si lasciavano al godimento dei loro beneficii i sacerdoti ammogliati, dall’altro canone dello stesso concilio, in cui si prescrive che, siccome per lo passato alcuni avevano ottenuto la successione ai beneficii goduti dal padre, quantunque il figlio all’atto di succedergli non fosse nemmeno cherico, così si minaccia la scomunica a chiunque in avvenire tentasse di usurparsi per successione i beneficii medesimi; il che fa vedere che alcuni beneficiati allora avevano i loro figli, e che v’era pericolo che continuassero i beneficii per eredità: Et quia nonnulli intra sanctam Ecclesiam tam clerici, quam etiam laici per paternam successionem... archidiaconatum, vel archipresbyteratum, cimiliarchiam, aut etiam aliquid de beneficiis ad ecclesiarum officia pertinentibus hactenus possidere conati sunt: in hoc sacro conventu praefixum est, et omnibus definitum, ut si quis, hujusmodi nefanda cupiditate ductus, ecclesiam alterius possidere tentaverit, et haereditate sanctuarium Dei obtinere praesumpserit, juxta profeticam vocem, quousque resipiscat, anathematis vinculo subiaceat. Così quel sinodo. Se le nozze dei preti fossero state proscritte, è naturale che, oltre di farne menzione, si sarebbero anche i figli de’ sacerdoti dichiarati illegittimi, e per questo titolo esclusi dai beneficii. Parmi adunque probabile che si lasciassero per allora vivere in pace i sacerdoti ammogliati, e che siasi poi introdotto poco a poco anche da noi il celibato, senza violenza, puramente colle ordinazioni date solamente ai celibi. Difatti, nell’anno 1152, certo canonico di Monza Mainerio Bocardo, nel suo testamento, che ritroviamo in quell’archivio, in pergamena