|
s u l l e R o v i n e d i R o m a. |
403 |
in rovina i sepolcri1 di coloro, che aveano avuta la vanità, o la pazzia di farsi tumulare con gioje, oro, argento, e vesti preziose2 contro le leggi, che lo vietavano3. Quando gl’imperatori si furono stabiliti in Costantinopoli, in Roma crebbero le miserie, e gli oziosi; e mancò il commercio colle estere nazioni, dalle quali si aveano i metalli. Si occuparono allora molti a cercare tutto ciò, che poteva raccoglierli di piombo, ferro, e bronzo dalle fabbriche rovinose, con pubblica permissione, o tolleranza almeno delle leggi, e dei magistrati; come possiamo argomentarlo da ciò, che riferisce Ammiano Marcellino4 del mentovato Lampadio prefetto di Roma nell’anno 367., il quale dovendo per l’ufficio suo restaurare delle vecchie fabbriche, e alzarne delle nuove, mandava apparitori a trovare quelli, che raccoglievano que’ metalli, sotto pretesto di comprarli; e loro li faceva togliere senza pagamento, correndo per ciò rischio più volte di essere ucciso: Ædificia erigere exoriens nova., vel vetusta quidam instaurans, non ex titulis solitis parari jubebat impensas: sed si ferrum quærebatur, aut plumbum, aut æs, aut quidquam simile; apparitores immittebantur, qui velut ementes diversa, raperent species nulla pretia persolvendo: unde accensorum iracundia pauperum damna destentium crebra ægre potuit celeri vitare digressu. E convien dire, che non solo i privati, ma i prefetti medesimi, ed altri magistrati o per avarizia, o per risparmio levassero gli ornamenti di metallo dagli antichi monumenti sebbene conservati; poiché si ha nel Codice Teodosiano5 una legge emanata nell’anno 398., in cui imperatori Arcadio, e Onorio loro proibiscono un tale abuso: Nemo Judicum in id temeritatis erumpat, ut inconsulta
- ↑ Ulpiano l. Prætor ait 3. ff. De sep. viol., Paolo l. ult. eod.
- ↑ Scevola l. Medico 40. §. Mulier 2. ff. De auro, arg. &c. legeto.
- ↑ Vedi il Kirchimanno De funer. Roman. lib. 3. cap.14.
- ↑ lib. 27. cap. 3.
- ↑ lib. 15. tit. 1. leg. 37.