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304 Storia delle Arti

to conceduto aveva alla città di Cuma di usare il romano linguaggio ne’ pubblici affari, e nella vendita delle mercanzie1. Io son però d’opinione che il decreto del Senato fosse un comando anzichè una grazia.



  1. Livio forse parla delle vendite pubbliche all’incanto, che si facevano anche allora, come al presente, per mezzo d’un banditore: Cumanis eo anno petentibus permissum, ut publice latine loquerentur, & præconibus latine vendendi jus esset.



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