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304 | Storia delle Arti |
to conceduto aveva alla città di Cuma di usare il romano linguaggio ne’ pubblici affari, e nella vendita delle mercanzie1. Io son però d’opinione che il decreto del Senato fosse un comando anzichè una grazia.
- ↑ Livio forse parla delle vendite pubbliche all’incanto, che si facevano anche allora, come al presente, per mezzo d’un banditore: Cumanis eo anno petentibus permissum, ut publice latine loquerentur, & præconibus latine vendendi jus esset.
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