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158 VITA DI PIO VII

Avea incaricato il suo rappresentante in Vienna di domandare al congresso riparazione ai danni che la medesima avea sofferti presso quella nazione e in modo sensibile nella dieta di Ratisbona del mille ottocento tre e questi, obbediente ai voleri sovrani, dichiarò al principe di Metternich, presidente della commissione destinata agli affari della Germania e ai magnati nelle cui mani era confidata la pace del mondo, che il capo visibile della chiesa non poteva essere indifferente ai reclami che riceveva, ai danni che sopportavano i cattolici di quelle vaste regioni, ove i beni delle chiese, dei vescovati, delle badie, dei monisteri e delle pie istituzioni della Germania erano stati distratti: innovazioni pericolose, atti arbitrari per i quali le proprietà ecclesiastiche vennero occupate da principi cattolici e protestanti con manifesto danno della chiesa, arbitrariamente spogliata del suo legittimo patrimonio: lamentavasi in fine del non vedere ristabilito il romano impero a buon diritto riguardato come centro di unità politica, consacrata dal principio religioso. I giusti voti del papa e gli sforzi del suo ministro se non raggiunsero l’effetto desiderato, restò ad ambedue il conforto supremo di averlo energicamente tentato. L'animosa protesta inserita nei protocolli di quel congresso rimarrà sempre luminosa prova delle sollecitudini del pontefice e dirà alla posterità che esso e i suoi antecessori non si rifiutarono mai dal tutelare gl'interessi spirituali e temporali di quell'inclita nazione1. Sconfortanti correvano le cose di Germania, fredde quelle di Francia, più liete giungevano le notizie dell'Inghilterra. Per la prima attendevasi consiglio dal tempo: sentivasi per l'altra la necessità di spedire un nunzio apostolico in Parigi, speravasi per l'ultima di veder

  1. Alcuni deputati cattolici di Germania, i quali avevano fatto ricorso al congresso, visto che non era possibile l’ottenere quanto desideravano, limitarono le loro domande a chiedere un concordato uniforme, alcuni diritti riconosciuti dalla costituzione e la restituzione dei beni non alienati.