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LIBRO II 89


IX. Non fu però lunga la calma mercè questo ottenuta. Gli articoli organici fatti sanzionare dal corpo legislativo alterarono lo spirito e l'essenza dell'atto apostolico. Si cominciò dal riguardare i pastori delle chiese di Fran-

    l'istituzione canonica secondo le forme stabilite relativamente alla Francia avanti la mutazione del governo.
    » Art. 5. Similmente il primo console nominerà alle sedi episcopali, che in avvenire vacheranno, i nuovi prelati e ai medesimi, come è stato stabilito all'articolo precedente, la sede apostolica darà l'istituzione canonica.
    » Art. 6. I vescovi prima di entrare nell’esercizio del loro ministero presteranno direttamente nelle mani del primo console il giuramento di fedeltà, che era in uso prima della mutazione del governo espresso nelle seguenti parole: « Io giuro e prometto sui santi evangeli obbedienza e fedeltà al governo stabilito dalla costituzione della repubblica francese. Similmente prometto, che non terrò alcuna intelligenza, non interverrò ad alcun consiglio, e non prenderò parte alcuna a qualunque unione sospetta, dentro o fuori della Francia, che sia pregiudizievole alla pubblica tranquillità, e manifesterò al governo ciò che io sappia trattarsi o nella mia diocesi, o altrove, in pregiudizio dello stato ».
    » Art. 7. Gli ecclesiastici del secondo ordine presteranno lo stesso giuramento avanti le autorità civili deputate dal governo francese.
    » Art. 8. In tutte le chiese cattoliche della Francia dopo i divini uffici si farà la seguente preghiera: Domine salvam fac rempublicam; Domine salvos fac consules.
    » Art. 9. I vescovi faranno ciascuno nella sua diocesi una nuova circoscrizione delle parrocchie, la quale però non avrà il suo effetto se non dopo che il governo vi avrà prestato il suo consenso.
    » Art. 10. Gli stessi vescovi nomineranno alle parrocchie, nè eleggeranno se non persone accette al governo.
    » Art. 11. Potranno gli stessi vescovi avere ciascuno un capitolo nella chiesa cattedrale ed un seminario nella propria diocesi, senza che il governo si obblighi a dotare nè l'uno nè l’altro.
    » Art. 12. Tutte le chiese metropolitane, cattedrali, parrocchiali, ed altre non alienate, necessarie pel culto, saranno lasciate a disposizione dei vescovi.
    » Art. 13. Sua santità pel bene della pace e pel felice ristabilimento della religione dichiara, che nè egli, nè i romani