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88 VITA DI PIO VII

regolamenti, decreti, decisioni relative ai culti: proporre alla nomina del primo console gl'individui atti a coprire le cariche di ministro de' culti differenti: di esaminare prima della loro pubblicazione in Francia tutti i rescritti le bolle, i brevi della corte di Roma: di mantenere ogni interna corrispondenza relativa a questi oggetti. Così energicamente per volere di Bonaparte davasi opera in Parigi alla effettuazione del concordato1.

  1. Nell'interesse della storia crediamo utile il riprodurlo.
    » Il governo della repubblica riconosce che la religione cattolica, apostolica, romana è la religione la quale è professata dalla massima parte dei cittadini della repubblica francese.
    » Il sommo pontefice riconosce egualmente che la medesima religione ha ricavato, ed attende anche al presente, un grandissimo vantaggio e lustro dallo stabilimento del culto cattolico in Francia, come dalla particolare professione che ne fanno i consoli della repubblica.
    » Le quali cose essendo così ed essendo state riconosciute da ambe le parti, pel bene della religione e per la conservazione dell'interna tranquillità, si è convenuto fra loro nelle cose che sieguono:
    » Art. 1. La religione cattolica, apostolica, romana si eserciterà liberamente in Francia. Il culto sarà pubblico, avuto però ragione ai regolamenti di polizia, che il governo stimerà necessari per la pubblica tranquillità.
    » Art. 2. Dalla sede apostolica d'accordo col governo francese si farà una nuova circoscrizione delle diocesi della Francia.
    » Art. 3. Il sommo pontefice significherà ai vescovi titolari delle chiese francesi, ch'egli attende dai medesimi con ferma fiducia pel bene della pace e della unità, qualunque sacrificio, quello neppure eccettuato della dimissione delle loro sedi vescovili.
    » Premessa una tale esortazione se essi si ricusassero di fare questo sacrificio, che il bene della chiesa richiede (il che peraltro il sommo pontefice giudica non potere accadere) si provvederà col mezzo di nuovi titolari al governo delle chiese francesi della nuova circoscrizione nella maniera seguente:
    » Art. 4. Il primo console della repubblica francese nei tre mesi che decorreranno dopo la promulgazione della costituzione apostolica, nominerà gli arcivescovi ed i vescovi per le diocesi della nuova circoscrizione. Il sommo pontefice darà ai medesimi