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ne preverrà il governo sardo, onde questo dal canto suo possa munire gli impiegati dell’amministrazione doganale di ordini opportuni.
Gli oggetti destinati pel vestiario, ecc. del corpo ausiliario saranno esenti dai dazii d’importazione, mediante la presentazione di certificati autentici. Le persone militari che si recano al loro corpo o che ritornano dal Piemonte, sono esenti da tutti i dazi per gli oggetti che appartengono al loro proprio uso od a quello delle truppe.
VII. Saranno destinati commissari austriaci e piemontesi presso le rispettive supreme autorità militari per togliere di mezzo le difficoltà che potessero insorgere sui singoli articoli e sulla durata dell’occupazione militare.
VIII. Siccome le auguste parti contraenti desiderano con eguale fervore che l’occupazione non venga protratta al di là del tempo necessario per la riorganizzazione del regno di Sardegna e pel consolidamento del suo governo, si è previamente deciso che questa misura durerà fino al mese di settembre 1822 alla qual epoca i sovrani alleati nella loro adunanza a Firenze prenderanno, di concerto con S. M. Sarda, in considerazione la situazione del regno, e risolveranno di comune intelligenza o di continuare o di desistere dalla occupazione di una linea militare per parte di un corpo ausiliario.
IX. La presente convenzione dovrà essere ratificata entro 3 mesi dal giorno della sottoscrizione o anche prima se sarà fattibile.
In fede di che i rispettivi plenipotenziarii hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto in Novara il 24 di luglio 1821.
Conte Bubna.
Conte Latour.
Barone di Binder.
Conte di Mocenigo.
Petit Pierre.