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somma sarà pagabile nella prima metà di ciaschedun mese, principiando dal giorno della sottoscrizione della presente convenzione.

IV. S. M. I. R. A. rinuncia al compenso delle spese derivate dall’essersi messi in movimento i corpi di truppe spedite in soccorso a S. M. Sarda. Verranno per altro immediatamente nominati commissarii austriaci e sardi per liquidare le spese di mantenimento di questi corpi dal giorno del loro ingresso nel territorio piemontese, fino a quello della sottoscrizione della presente convenzione. — A questa operazione serviranno di base le polizze formate, giusta il regolamento austriaco, e da esibirsi ai commissarii, e la forza dei corpi verrà calcolata secondo il loro stato effettivo nelle diverse epoche. I detti commissarii converranno nello stesso tempo sui termini di pagamento di questo arretrato, il quale dovrà però essere interamente soddisfatto entro quattordici mesi dalla data della sottoscrizione della presente convenzione.

V. Tutte le lettere che risguardano il servizio interno delle truppe, la corrispondenza ufficiale colle autorità sarde, e che siano munite del sigillo d’ufficio, saranno ricevute dalle poste ordinarie e spedite senza pagamento. Le staffette e le lettere particolari dei militari verranno pagate secondo la tariffa. I corrieri di persone che viaggiano per affari militari pagheranno esattamente l’importo per i cavalli e per altre prestazioni.

VI. Per prevenire ogni abuso che possa introdursi a pregiudizio dei regolamenti doganali, gli oggetti di vestiario ed armamento egualmente che altri destinati pel corpo ausiliario austriaco non potranno essere introdotti altrimenti che muniti d’un certificato d’origine, e la loro importazione sarà notificata dal comandante dei diversi corpi d’esercito al comandante in capo austriaco, il quale