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215. Niun Siciliano, a qualunque classe appartenga, può ricoprire due impieghi pubblici lucrosi ad una volta.

216. Niun straniero può ottenere lettere di naturalizzazione se non che per atto del Parlamento.

Questa naturalizzazione non gli dà il diritto di poter essere nominato alle cariche del regno, ma assicura questo diritto a’ suoi figli.

217. Alcun Siciliano non può entrare al servizio di potenza straniera senza l’autorizzazione del Re.

218. Il Siciliano che con autorizzazione del Re si trova al servizio dello straniero, non potrà in alcun caso e senza rendersi reo di tradimento, portare le armi contro la patria.

219. Alcun Siciliano non potrà esimersi dalle funzioni di giurato o giudice del fatto, a meno che non ne abbia ragionato impedimento di parentela o d’amicizia colle parti interessate.

220. Qualunque Siciliano deve conoscere la Costituzione del Regno.

I curati ed i magistrati municipali sono obbligati a diffonderne l’instruzione nel popolo di loro parrocchie o comuni.

Ne verrà fatta lettura due volte l’anno nelle scuole pubbliche.



TITOLO VI.

DELLA RELIGIONE NAZIONALE

221. La religione cristiana come vien professata dalla Chiesa Cattolica Apostolica Romana, è la religione della nazione siciliana.