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TITOLO V.

GARANZIE E DOVERI DEI CITTADINI

199. Il cittadino Siciliano non riconosce altre autorità, tranne quelle che sono dalla legge costituite. Niun magistrato gode di autorità inerentemente a sua persona, ma non la ripete che dalla legge.

200. Il cittadino Siciliano non può essere punito che in forza di una legge fatta e promulgata anteriormente all’azione che gli viene imputata.

201. Egli ha diritto di resistere a chiunque, senza esservi espressamente autorizzato dalla legge, lo volesse colla forza, o con minaccie costringere ad agire contro sua voglia.

202. Egli può pubblicare le sue opinioni colla stampa senza essere soggetto a censura preventiva, salvo l’eccezione portata dall’articolo seguente.

203. Gli scritti sulla teologia dogmatica e morale, sul culto della chiesa cattolica romana, i catechismi, le traduzioni, ed i commentarii dell’antico e nuovo testamento, sono sottoposti alla censura preventiva del vescovo.

Sono egualmente sottoposti alla revisione di un magistrato delegato dal Re ed incaricato di esaminare se lo scritto contenga cosa contraria ai diritti ed all’immunità della chiesa siciliana.

204. Si potrà però della decisione del vescovo appellarsi all’arcivescovo, e se fosse appunto l’arcivescovo che avesse rifiutato la licenza di stampare l’appello, in questo caso sarà portato nanti il giudice conservatore della immunità della chiesa siciliana.