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rispettare e far osservare e rispettare la Costituzione di questo regno, e tutte le leggi che sono e saranno fatte dal Parlamento nelle forme costituzionali. Giuro e prometto sulla detta santa croce di mai attentare alle leggi stabilite dal Parlamento, nè alla felicità de’ miei sudditi.»

Il Parlamento presterà il giuramento del tenore seguente:

«La nazione che noi rappresentiamo, dichiara riconoscere nella persona di N. N. il suo vero e legittimo Re, o Regina costituzionale, ed ella promette e giura nel tempo stesso sulla croce di N. S. Gesù Cristo e sopra i suoi quattro evangeli di volerlo o volerla mantenere in tutti quei diritti che gli o le sono dalla Costituzione accordati.

133. Se il Re di Sicilia verrà ristabilito nel possesso del regno di Napoli, od acquisterà altri Stati, potrà scegliere nella sua famiglia il principe che dovrà regnare in Sicilia.

S’intende dichiarato che il regno di Sicilia è e deve rimanere nell’assoluta intera indipendenza sia dal regno di Napoli, sia da qualunque altro Stato.



TITOLO III.

DEL POTERE ESECUTIVO

134. Il potere di giudicare consiste nell’applicazione delle leggi ai fatti, tanto in materia civile quanto in criminale.

135. Il potere di giudicare appartiene esclusivamente ai magistrati stabiliti dalla legge.