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Il Re può indicare al Parlamento quelle persone che crede più atte alla reggenza durante la minorità del suo successore.

129. Appartiene pure al Parlamento nominare un consiglio di reggenza, qualora il re colpito di demenza si trovi impossibilitato ad esercitare le funzioni reali.

130. Alla morte del re, l’erede della corona entra di pien diritto nell’esercizio del potere, s’egli è maggiore, ma è obbligato a farsi riconoscere dal Parlamento nel termine di due mesi a datare dal suo avvenimento al trono.

131. Se all’epoca della morte del Re, o della Regina regnante il Parlamento si troverà radunato, non si separerà più per 6 mesi; se prorogato si riunirà di pien diritto immediatamente, se sciolto, i membri dell’ultimo Parlamento pure di pien diritto ed immediatamente si riuniranno.

Però se il Re è maggiore allorchè sale al trono, può sciogliere il Parlamento dopo esserne stato riconosciuto, ma dovrà tosto e senza il menomo indugio convocarlo e far procedere all’elezione di nuova Camera dei Comuni.

132. Quando il nuovo Re o la nuova Regina si fanno riconoscere dal Parlamento, devono prestare nella Cattedrale di Palermo, ed a mani dell’Arcivescovo il seguente giuramento:

«Io N. N. Re, o Regina di Sicilia, prometto e giuro sulla croce di N. S. Gesù Cristo e sopra i quattro evangeli di voler osservare e far osservare la religione cattolica, apostolica e romana; di voler osservare,