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La Camera dei Comuni ammette o rigetta la proposizione, non può modificarla.

44. Una Camera non può prendere conoscenza degli affari che si discutono dall’altra.

Però, se le due Camere si trovassero d’accordo su qualche punto di un progetto di legge e dissentissero sugli altri, nomineranno ciascuna da parte sua un certo numero di commissarii: i commissarii delle due Camere si riuniranno assieme in conferenza per veder di trovare il mezzo di ottenere l’uniformità del voto.

45. La mozione rigettata da una Camera non può rinnovarsi che nella sessione dell’anno seguente.

46. Il Re non può prender cognizione delle mozioni che si discutono nelle Camere.

47. Allorchè una mozione ammessa dalle due Camere è presentata alla sanzione del Re, egli l’accorda, o la rifiuta, sia per iscritto, che a voce.

In questo ultimo caso il re si reca alla Camera dei Pari, ove sono chiamati anche i membri della Camera dei Comuni.

48. Nessun giudice, o magistrato del regno può istruir processo, pronunciare, nè eseguire sentenza contro i membri delle due Camere del Parlamento, o contro l’una, o l’altra Camera in corpo, per tuttociò che vi si possa esser detto, fatto, discusso e deliberato.

Il giudice o magistrato che contravvenisse alla proibizione contenuta nel presente articolo, sarà punito con una ammenda di mille oncie, (13,000 f.), colla perdita della carica, e colla deportazione per