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14. Il Parlamento si compone di due Camere, la Camera dei Pari e la Camera dei Comuni.
15. La Camera dei Pari è composta dei baroni e dei prelati Siciliani che facevano parte dell’antico Parlamento.
16. La dignità dei Pari secolari è inalienabile, perpetua ed ereditaria.
17. Il re può creare dei nuovi Pari fra i nobili Siciliani che posseggano un reddito netto di sei mila oncie (78,000 franchi).
18. Le dignità parlamentarie ecclesiastiche sono egualmente perpetue ed inalienabili. Si trasmettono da un titolare all’altro; se si erigeranno nuovi vescovati nel regno, i nuovi vescovi e loro successori diventeranno di pien diritto pari ecclesiastici.
19. I Pari sono eguali nei loro diritti.
20. Sono consiglieri ereditari della corona.
21. Siedono nella Camera per ordine d’anzianità nella rispettiva carica.
22. Il presidente della Camera dei Pari è scelto dal re per ogni Parlamento fra i membri della Camera.
23. La Camera dei Pari non può deliberare se non si trovano presenti trenta almeno dei suoi membri.
24. I Pari secolari possono farsi rappresentare al Parlamento dal loro successore immediato, munito di procura.
I Pari tanto secolari che ecclesiastici, possono costituire per loro procuratore un altro Pari, ma nessun Pari potrà incaricarsi di più d’un mandato.