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Art. 1. Il parlamento fa le leggi, le interpreta, le modifica, le abroga, ma i suoi atti sono sottommessi alla sanzione del re.
2. Il re è obbligato ad accordare o rifiutare la sua sanzione agli atti del Parlamento, prima di prorogarlo o di scioglierlo. Non può modificarli.
3. Il re promulga le leggi.
4. Il Parlamento fissa ogni anno le imposte, il re le sanziona.
5. La soppressione di un’antica e la creazione di una nuova magistratura, sono considerati atti legislativi e non possono aver luogo che per un decreto del Parlamento sanzionato dal re.