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che davano alloggio gratuito dovevan denunciare l’arrivo de forestieri ugualmente entro le 24 ore.1

Ordinavasi poi il giorno 10 che il baiocco romano venisse considerato del valore di cinque centesimi, il paolo come cinquanta centesimi, e lo scudo romano eguale a cinque franchi.2

Piacque questa disposizione ai Romani; imperocchè quantunque fosse vero che ai Francesi dovesse valutarsi per dieci paoli la moneta di cinque franchi la quale a ragion di tariffa non vale che nove paoli e tre baiocchi, pure essendo che in quel momento l’oro e l’argento godevan di un aggio dal 20 al 30 per cento, ne veniva che il 7 per cento che doveva pagarsi di più nel prendere il pezzo di cinque franchi era compensato, e con grande utilità de’ cittadini, cambiando tale moneta con la carta.

Nello stesso giorno furono prorogate le scadenze commerciali fino a tutto il 20.3

Il giorno 10 il clero romano rappresentato da una deputazione che componevasi del cardinale Castracane penitenziere maggiore, di monsignor d’Andrea arcivescovo di Mitilene, del generale dei Domenicani, del generale e del procuratore generale dei Bernardini, del procuratore generale dei Trappisti di Francia, di monsignor Santucci decano del capitolo di san Giovanni in Laterano, e di altri prelati e membri illustri del clero anzidetto, si recò al palazzo Rospigliosi per porgere un atto di ossequio e di ringraziamento al generale Oudinot.4

Convenne poi riparare all’inconveniente invalso, che molte persone cioè andasser per la città con uniformi che non avevan diritto d’indossare: a tal effetto fu pubblicata il giorno 12 un’ordinanza del prefetto di polizia con la

  1. Vedi Raccolta ec., pag. 12.
  2. Vedi detta, pag. 14.
  3. Vedi il Giornale di Roma dell’11.
  4. Vedi il Costituzionale dell’11, n. 53.