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predette sagrileghe violenze, gli ha anzi spinti ad attentati maggiori arrogandosi quei sovrani diritti che a noi solo appartengono, con avere essi nella capitale istituito per mezzo dei due Consigli un’illegittima rappresentanza governativa sotto il titolo di provvisoria e suprema Giunta di Stato.»1

Nel detto atto poi significava il Santo Padre di avere provveduto coll’aver creato pe’ suoi stati una legittima rappresentanza governativa, senza derogare alle istruzioni da lui date; che è quanto dire ritenersi a tutto quel giorno in Gaeta le concessioni fatte, compreso lo statuto, tuttavia in vigore. E ciò noi troviamo essere in accordo colratto del 7 decembre col quale si prorogavano i Consigli; appoggiandosi all’articolo XIV dello statuto, come già bau veduto i nostri lettori.

Nella sessione del Consiglio dei deputati del giorno 1S annunziaronsi due rinunzie importanti, quella cioè del conte Zucchini uno dei tre membri designati del terzo potere, e quella del ministero.

Al conte Zucchini venne sostituito subito l’avvocato Giuseppe Galletti; e difatti il suo nome, come al capitolo precedente, figurò nell’atto del 20 dicembre sulla Costituente. Al ministero dimissionario venne il giorno 23 sostituito il seguente:

Monsignor Carlo Emmanuele Muzzarelli, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell’istruzione pubblica, ed interino degli affari esteri,

Avvocato Carlo Armellini, ministro dell’interno,

Avvocato Federico Galeotti, ministro di grazia e giustizia,

Livio Mariani, ministro delle finanze,

Dottor Pietro Sterbini, ministro del commercio e dei lavori pubblici,

Conte Pompeo di Campello, ministro dell’armi.2


  1. Vedi Motu-propri vol. I, n. 71.
  2. Vedi la Gazzetta di Roma dei 23 decembre 1848.