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» Art. 4. S’intende che la presente convenzione dovrà essere sottomessa alla ratificazione della Repubblica francese.

» Art. 5. In nessun caso gli effetti della presente convenzione non potranno cessare che quindici giorni dopo la comunicazione ufficiale d Ila non ratificazione.

» Fatto a Roma e al Quartier generale dell’armata francese in tre originali.

» Li 31 maggio 1849, otto ore di sera.


» Il Ministro della Repubblica francese in missione
«Ferdinando Lesseps


Questa convenzione è riportata nel Monitore romano del 2 giugno.1

Tutto ciò si convenne in Roma. La data quindi del quartiere generale che si appose all’atto fu inesatta, perchè la sottoscrizione fu fatta a Monte Cavallo; si appose bensì la data del quartier generale nella speranza che il generale Oudinot avesse accettato le proposizioni.

In seguito di tale accordo fra il Lesseps e le autorità romane, parve a queste che esso dovesse porre un termine ad ogni contesa, e ristabilire in pace i due governi e le due armate. Mancava però la cosa più essenziale, cioè l’adesione e la firma dell’Oudinot; e questa fu l’ultima operazione ove l’accordo fece naufragio, e dalla quale dipese la guerra tra Roma e Francia.

Vedemmo noi stessi, recatici a tale effetto all’albergo di Alemagna in via Condotti, residenza del Lesseps, verso le 8 pomeridiane partirne in due legni il detto Lesseps

  1. Vedi Monitore del 2 giugno, pag. 533. — Vedi Documenti, vol. IX, n. 87 e 88