Pagina:Storia della rivoluzione di Roma (vol. III).djvu/147


della rivoluzione di roma 143

Il 12 detto, decreto di riforme provvisorie sulla procedura delle cause civili, contenente non poche importanti disposizioni, non che la deroga di varie leggi anteriori.1

Il 13 detto, decreto del ministro dell’interno Armellini per autorizzare i giovani che avessero 18 anni compiuti a far parte della civica, escludendone quelli che avesser compiuto i 55 anni.2

Con detto decreto si venne a favorire la rivoluzione, perchè mentre guadagnavansi dei giovani di prima età e vigoria, si allontanavano tutti gli uomini di esperienza dai cinquantacinque ai sessantanni; e sicuramente in questa età la esperienza non deve mancare.

II 19 gennaio venne sottoscritto il decreto per la remissione di pena a tutti i detenuti, condannati per titolo qualunque, eccettuati quelli per omicidio, furto qualificato, falsità, ed i recidivi di ogni specie.3

Il 22 detto, ordinanza del prefetto di polizia Livio Mariani sulle stampe non governative, attaccate alle pareti delle strade, le quali per distinguersi da quelle del governo, dovevano essere di carta colorata.4

Il 23 detto, decreto relativo alla marineria dello stato romano.5

Detto, simile sulla navigazione delle coste marittime e dei fiumi dello stato romano, ossia sul piccolo cabottaggio.6

Detto, simile sul modo di esigere la dativa reale.7

Il 24 detto, simile sulla emissione di scudi seicentomila di boni garantiti coll’ipoteca sui beni dell’appannaggio.8

Questo decreto fu sicuramente in seguito dell’ordine del

  1. Vedi la Gazzetta di Roma del 13, pag. 55.
  2. Vedi la detta del 13, pag. 55. — Vedi la Pallade del 15 n. 445.
  3. Vedi la detta del 22 gennaio. — Vedi Atti ufficiali n. 137.
  4. Vedi la detta del 22, pag. 95.
  5. Vedi la detta del 24, pag 107.
  6. Vedi la detta del 20, pag. 117.
  7. Vedi la detta del 25, pag. 111.
  8. Vedi Atti ufficiali, Supplemento, n. 19, non riportato nella Gazzetta di Roma, bensì nel Monitore del 31 gennaio.