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del senatore Corsini (quantunque vi figurasse) e quindi, per necessità, nulli.

5.° Che il popolo fece vedere nel modo il più chiaro e convincente che non ne voleva affatto, perchè non bastarono per quattro sere consecutive lenocinl ed eccitamenti per fargli illuminare la città.

E pur non ostante uscì il decreto per la sua proclamazione il giorno 29, e uscì sottoscritto per modum unius dal ministero, da quel ministero stesso che il 18 dichiarava la sua incompetenza, e dai due membri superstiti del terzo potere, presentando così un pasticcio politico di cui non sapremmo citare alcun esempio consimile. Imperocché un potere che doveva comporsi di tre nomi per esser legale, ridotto a due, non era più nulla. Non era quindi nè terzo potere, nè ministero; e pure a questo associossi e con questo si fuse: ma con tutto ciò la illegalità dell’atto è così evidente, da non potersi di conseguenza revocare in dubbio la nullità dell’atto stesso.

Quanto poi alle illegalità della votazione, a parte lo aver cambiato le località per motivo della stagione invernile o delle strade cattive, la qual cosa costituì una infrazione della legge, osserveremo che una delle più sfacciate fu la sostituzione dei presidi (ch’eran creature del governo) ai Consigli comunali, che erano da lui indipendenti, e che in forza degli articoli 1, 11, 16, 18, 25 e 30 della istruzione per la esecuzione dei decreto del 29 dicembre, chiamavansi esclusivamente a presiedere alle medesime. Circa i ruoli o gli elenchi, ricorderemo che non vi fu il tempo per compilarli regolarmente, e quindi poco si potè badare alla patria, alla età, alle esclusioni, ed a tutte le altre condizioni determinate dalla legge; e su di ciò abbiam dato qualche cenno e qualche prova nelle precedenti nostre osservazioni.

Spuntata che fu finalmente la proclamazione della Costituente (e tutti han letto quali supremi sforzi vi vollero), si ebbe un’assemblea di colore evidentemente repubblicano,