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474 | storia |
»Articolo III. Entro lo spazio di un mese dalle ratifiche della presente Convenzione, si raccoglierà in Roma una rappresentanza dei tre stati confederati, ciascuno de’quali ne invierà tre, e verranno eletti dal potere legislativo, i quali saranno autorizzati a discutere e stabilire la Costituzione federale.
»Articolo IV. La Costituzione federale avrà per iscopo di organizzare un potere centrale che dovrà essere esercitato da una Dieta permanente in Roma, i cui uffici principali saranno i seguenti:
»1.° Dichiarare la guerra e la pace; e tanto pel caso di guerra, quanto in tempo di pace ordinare i contingenti de’ singoli stati necessari tanto all’esterna indipendenza, quanto alla tranquillità interna.
»2.° Regolare il sistema delle dogane della confederazione, e far l’equo comparto delle relative spese ed entrate fra gli stati.
»3.° Dirigere e stipulare trattati commerciali e di navigazione con estere nazioni.
»4.° Vegliare alla concordia e buona intelligenza fra gli stati confederati e proteggere la loro uguaglianza politica; esistendo nel seno della Dieta una perenne mediazione per tutte le controversie che potessero insorgere fra di essi.
»5.° Provvedere all’uniformità del sistema monetario, de’pesi e delle misure, della disciplina militare, delle leggi commerciali; e concertarsi cogli stati singoli per arrivare gradatamente alla maggiore uniformità possibile anche rispetto alle altre parti della legislazione politica, civile, penale e di procedura.
»6.° Ordinare e dirigere, col concorso e di concerto coi singoli stati, le imprese di universale vantaggio della nazione.
»Articolo V, Rimarrà libero a tutti gli altri stati italiani di accedere alla presente Confederazione.
»Articolo VI. Il presente trattato sarà ratificato dalle