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leate, e consegnate alle truppe di S. M. l’Imperatore e re; la consegna di ognuna di queste piazze avrà luogo tre giorni dopo la notificazione della presente convenzione.

» Nelle prefate fortezze tutto il materiale di dotazione di ragione dell’Austria verrà restituito. Le truppe che escono, trarranno seco tutto quanto il loro materiale, le armi, munizioni, ed equipaggiamento da esse introdotto in quelle piazze, e rientreranno per tappe regolari e per la via la più breve negli stati di S. M. Sarda.

» Art. 3. Gli stati di Modena, di Parma e la città di Piacenza col raggio di territorio ad essa spettante, nella qualità sua di piazza da guerra, verranno sgombrate dalle truppe di S. M. il re di Sardegna tre giorni dopo la notificazione della presente.

» Art. 4. Questa convenzione comprenderà ugualmente la città di Venezia, e la terra ferma veneta. Le forze sarde di terra e di mare abbandoneranno la città, i forti ed i porti di questa piazza per rientrare negli stati sardi.

» Le truppe di terra potranno effettuare la loro ritirata per la via di terra ferma, e per tappe, lungo uno stradale da convenirsi.

» Art. 5. Le persone e le proprietà nei luoghi precitati sono messe sotto la protezione del governo imperiale.

» Art. 6. Questo armistizio durerà sei settimane per dar corso alle negoziazioni di pace, e spirato questo termine, esso verrà prolungato di comune accordo o denunciato otto giorni prima della ripresa delle ostilità.

» Art. 7. Verranno nominate rispettivaménte commissioni per la esecuzione più facile ed amichevole degli articoli precitati.»

Dal quartier generale di Milano 9 agosto 1848.

Hess Tenente generale
Quartier mastro dell’esercito.


Conte Salasco Tenente generale,
Capo dello stato maggiore Generale dell' esercito sardo.1



  1. Vedi la Gazzetta di Roma del 16 agosto 1848, pag. 643.