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tefice nel promulgar lo statuto erasi riservato tale legge. Di fatti all’articolo 11° sì dice: «Nulla è innovato quanto alla censura ecclesiastica stabilita dalle canoniche disposizioni, fino a che il Sommo Pontefice nella sua apostolica autorità ne provvegga con altri regolamenti.»

Così non avendola voluta approvare il ministero, si lasciò che il papa la sancisse e pubblicasse di motu-proprio.

Bello per verità era questo iniziamento della vita costituzionale, e da farne presagire molti beni negli stati della Chiesa! Imperocchè non erano ancora riuniti i Consigli legislativi, non erano incominciate le discussioni, e già gli urti, i sospetti, i dissidi, i mali umori sorgevano fra il sovrano e il ministero laicale. Parve che i laici prima ben anche di farne un qualche esperimento, volesser provare al mondo la incompatibilità del reggimento costituzionale in Roma coi due poteri spirituale e temporale del papa. Non siamo noi che pronunziamo questo giudizio. Diciamo bensì che i fatti che si svolsero in sul principio, conducevano a tirarne queste conseguenze.1

Seguitando ora gl’iniziamenti della vita costituzionale in Roma, diremo che il giorno 9 si aperse la sessione dei due Consigli legislativi.

Quanto all’Alto Consiglio eran presenti ventisette membri. Il conte Marchetti vi lesse il discorso del conte Mamiani, quello stesso che il Mamiani leggeva nel Consiglio dei deputati, il quale si aperse ai tre quarti dopo mezzogiorno, essendovi presenti cinquantuno de’ suoi membri. Vi assistevano i ministri dell’interno, delle armi, delle finanze, dei lavori pubblici e del commercio. Compiuta la lettura del processò verbale, il presidente dette la parola al conte Mamiani ministro dell’interno, il quale dalla tribuna lesse il seguente, discorso:


  1. Vedi il cap. IX, vol. II, della storia del Farini, ove si dà un minuto ragguaglio dei fatti.