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mera dei tributi nella vigilia e festa dei santi apostoli Pietro e Paolo.»

Articolo 51° «Le spese straordinarie di grandi riparazioni nei palazzi apostolici, dipendenze, musei ed annessi, le quali non sono comprese nelle dette somme (quando abbiano luogo) saranno portate e discusse nei preventivi annuali, e nei consuntivi.»

L’articolo 52° è sul sacro concistoro. Ivi si stabilisce che alle leggi proposte ed ammesse dai due Consigli, il pontefice dà o niega la sanzione dopo udito il voto dei cardinali.

Gli articoli 53°, 54° e 55° trattano dei ministri.

Gli articoli 56°, 57°, 58°, 59°, 60° e 61° trattano del tempo della sede vacante.

Gli articoli 62° e 63° del consiglio di stato.

Gli articoli 64°, 65°, 66°, 67°, 68° e 69° contengono alcune disposizioni transitorie.

Enunciati gli articoli, riportiamo la chiusa di questo atto importantissimo. Eccola:

«E similmente vogliamo, e decretiamo che nessuna legge o consuetudine preesistente, o diritto quesito, o diritto dei terzi, o vizio di orrezione o surrezione possa allegarsi contro le disposizioni del presente statuto, il quale intendiamo che debba essere quanto prima inserito in una bolla concistoriale, secondo l’antica forma, a perpetua memoria.

» Datum Roma apud Sanctam Mariam Majorem die XIV martii MDGGGXLVIII, pontificatus nostri anno secundo.

» Pius PP. IX.»


Ci asteniamo da qualunque osservazione sugli articoli dello statuto, ma il solo quarantanovesimo ci chiama a rilevare che se si considera ciò che si paga in Francia ed in Inghilterra per la lista civile de’ sovrani (quantunque lo siano di stati immensamente più vasti e ragguardevoli comparativamente a quei della Chiesa), non