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112 | storia |
Gli articoli 43° e 44° danno le disposizioni sulle proposte delle leggi, sulla loro ammissione, sulla mancanza della sanzione sovrana, nel qual caso non potranno esser riprodotte nel corso della sessione.
Il 45° tratta della verifica dei poteri.
L’articolo 46° ammette nel Consiglio dei deputati il diritto di porre in istato di accusa i ministri, e all’alto Consiglio dà quello di giudicarli se laici. Se i ministri sono ecclesiastici l’accusa è deferita al sacro collegio che dovrà procedere nelle forme canoniche.
Gli articoli 47° e 48° vertono sulle petizioni al Consiglio dei deputati, e sui rapporti dei due Consigli.
Riportiamo per intiero gli articoli 49° 50° e 51° che sono i seguenti:
Articolo 49° «Le somme occorrenti pel trattamento del sommo pontefice, del sacro collegio dei cardinali, per le congregazioni ecclesiastiche, per sussidio o assegno a quella di propaganda-fide, pel ministero degli affari esteri, pel corpo diplomatico della Santa Sede all’estero, pel mantenimento delle guardie palatine pontificie, per le sacre funzioni, per l’ordinaria manutenzione e custodia dei palazzi apostolici e di loro dipendenze, degli annessi musei e biblioteca, per gli assegnamenti, giubilazioni e pensioni degli addetti alla corte pontificia, sono determinate in annui scudi seicentomila sulle basi dello stato attuale, compreso un fondo di riserva per le spese eventuali. Detta somma sarà riportata in ogni annuo preventivo. Di pieno diritto si ha sempre per approvata e sanzionata tale partita, e sarà pagata al maggiordomo del sommo pontefice, o ad altra persona da esso destinata. Nel rendiconto o consuntivo annuo sarà portata la sola giustificazione di tale pagamento.»
Articolo 50° «Rimangono inoltre a piena disposizione del sommo pontefice i canoni, tributi, e censi, ascendenti ad un’annua somma di scudi tredici mila circa, non che i diritti de’ quali si fa menzione in occasione della Ca-