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L’articolo 12° tratta di pubblici spettacoli, e della censura sulle composizioni teatrali.

Si stabilisce coll’articolo 13° che i cittadini avranno l’amministrazione comunale e provinciale.

Dall’articolo 14° all’articolo 32° si parla dell’alto Consiglio e del Consiglio dei deputati. Riportiamo per intero il 14.° Esso è così concepito:

«Il sommo pontefice convoca, proroga, e chiude le sessioni di ambedue i Consigli. Scioglie quello dei deputati, convocandolo nuovamente nel termine di tre mesi per mezzo di nuove elezioni. La durata ordinaria della sessione annuale non oltrepassa i tre mesi.»

Dall’articolo 33° all’articolo 51° si stabiliscono le attribuzioni dei due Consigli. Si dice nell’articolo 33° che tutte le leggi in materie civili, amministrative e governative, sono proposte, discusse, e votate nei due Consigli.

All’articolo 34° che non avran forza le leggi votate, se non dopo riportata la sanzione del sommo pontefice.

All’articolo 35° si dice che i ministri proporrano le leggi, ma che può pure una legge esser proposta da ognuno dei due Consigli, dietro richiesta di dieci dei suoi membri.

Proibisce l’articolo 36° ai Consigli di proporre alcuna legge che riguardi

1° affari ecclesiastici o misti,

2° che sia contraria ai canoni o alle discipline della Chiesa,

3° che tenda a variare o modificare lo statuto.

Si stabilisce coll’articolo 37° che i Consigli possano essere consultati in affari misti.

L’articolo 38° vieta ogni discussione riguardante le relazioni diplomatico-religiose della Santa Sede all’estero.

Gli articoli 39° 40° e 41° determinano quali sono le cose delle quali precipuamente devono occuparsi i Consigli.

Il 42° dice che è consentita per un anno l’imposta diretta. Le indirette potersi stabilire per più anni.