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mente consultiva ma deliberativa, aveva creduto il Santo Padre di doverne imitare l’esempio.

Ciò è quanto dire: Noi per verità non avevamo intensione di accordare uno statuto, ossia una costituzione, ma il nostro vicino il re di Napoli la dette, gli stati di Piemonte e di Toscana ne seguiron l’esempio, e ci fu quindi forza,per non restare isolati, di tentare l’esperimento accordandola ancor noi. Dio ce la mandi buona.

Fra le disposizioni generali la prima che ci si presenta è quella che il sacro collegio dei cardinali elettori del sommo pontefice è senato inseparabile dal medesimo.1

La seconda stabilisce i due Consigli deliberanti per la formazione delle leggi, cioè l’alto Consiglio ed il Consiglio dei deputati.

Il 3° articolo sull’amministrazione della giustizia, ammette l’indipendenza nell’ordine giudiziario, e il diritto di grazia riservato al sovrano.

Il 4° articolo stabilisce fra le altre cose che tutti sono eguali avanti la legge.

Il 5° ammette la guardia civica come istituzione dello stato.

Il 6* parla della libertà personale, cosicchè niuno possa essere arrestato se non in forza di un atto emanato dall’autorità competente, salvo il caso di delitto flagrante.

Il 7° garantisce il debito pubblico.

In forza dell’8° tutte le proprietà indistintamente, compresi i corpi morali, contribuir devono agli aggravi dello stato.

Si assicura col 9° la inviolabilità del diritto di proprietà, salvo il caso di espropriazione per causa di pubblica utilità.

Il 10° riconosce la proprietà letteraria.

L’11° abolisce l’attuale censura preventiva sulla stampa, e promette un’apposita legge per le misure repressive.


  1. Vedi il vol. I Motu-proprî ec. n. 38. — Vedi la Gazzetta di Roma, del 16 marzo 1848. — Vedi Documenti del vol. IV, num. 71 e 74.