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antico alla rappresentanza comunale della medesima, dandole un consiglio che deliberi, una magistratura che eseguisca il deliberato, in quei rami di amministrazione municipale che poteano convenirle, ed una rendita pro porzionata ai pesi che avrebbe da sostenere. Al nostro animo fu piacevole l’occuparsi di tal pensiero, nè ci spaventarono quelle pur troppo gravi difficoltà che aveano trattenuti finora i nostri augusti predecessori, allorchè misero volenterosi la mano all’opera.

» Ad una speciale commissione, per ogni titolo ragguardevole, commettemmo l’incarico dì un regolamento che, illesi conservando i diritti della Santa Sede e della sovranità, determinasse gli uffizi della nuova rappresentanza ed amministrazione comunali, di Roma. Ed es sendosi questo regolamento dopo il più maturo esame da noi trovato di nostra piena soddisfazione, di nostro moto proprio, certa scienza, e con la pienezza della suprema nostra potestà, ordiniamo e comandiamo quanto segue, ec.»


Ristretto delle disposizioni preliminari.


Abolizione dei diritti della magistratura romana stata in uso fino ad ora.

Roma e l’agro romano saranno rappresentati da un consiglio deliberante, e da una magistratura esercitante l’amministrazione.

Il consiglio deve essere composto di 100 individui,

64 dei quali possidenti,

32 scelti fra le professioni di arti liberali, o fra esercitanti offici pubblici, appartenenti a collegi, istituzioni scientifiche, letterarie, ed artistiche, non che fra banchieri, capi d’arte, non vili negozianti ec.,

4 da rappresentare i corpi ecclesiastici, scelti per una metà dall’autorità governativa, e per l’altra metà dall’eminentissimo vicario.