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dalla concessione o permissione de’ principi temporali, ai quali solamente Dio ha dato in mano la giustizia, come dice il Salmista: Deus judicium suum regi dedit. Nè avea potere d’imponer pene afflittive di corpo, d’esilio, e molto meno di mutilazione di membra o di morte; e ne’ delitti più gravi di eresia toccava ai principi di punire con temporali pene i delinquenti. Degli abusi della Chiesa spettava il rimedio a’ principi che facevano leggi per porvi freno, specialmente per gli acquisti de’ beni temporali, e i Padri della chiesa, come sant’Ambrogio e san Girolamo, non si dolevano di tali leggi, nè che i principi non potessero stabilirle, nè lor passò mai per pensiero che perciò si fosse offesa l’immunità o libertà della chiesa. Federico II proibì l’acquisto de’ beni stabili alle chiese, monasteri, Templarii ed altri luoghi religiosi. Ma essendosi nel tempo degli Angioini introdotte presso di noi altre massime, che persuasero non potere il principe rimediare a questi abusi, e riputata perciò la costituzione di Federico empia ed ingiuriosa all’immunità delle chiese, si ritornò ai disordini di prima. E se la cosa fosse stata ristretta a que’ termini, sarebbe stata comportabile; ma da poi si videro le chiese e i monasteri abbondare di tanti stati e ricchezze, ed in tanto numero, che piccola fatica resta loro d’assorbire quel poco ch’è rimaso in potere de’ secolari. Il potere temporale appartiene allo stato in corpo; ma i principi hanno guadagnata e ottenuta la signoria in tutt’i paesi del mondo. E se il romano pontefice e i prelati della Chiesa hanno potere temporale, non è già perchè fosse stato prodotto dalla sovranità spirituale, e fosse una delle sue appartenenze necessarie, ma si è da loro acquistato di volta in volta per titoli umani, per concessioni di principi, o per prescrizioni legittime, non