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48 | della lega lombarda |
Papa Giovanni VIII; ed i Vescovi con altri maggiorenti in un concilio tenuto in Pavia l’anno 896 lo elessero a Re. E nota con quanta cautela di parole: Nos unanimiter vos Protectorem, Dominum, ac Defensorem ommium nostrum eligimus. Aggiungi, che dopo la morte di Carlo il Calvo e Carlomanno, volendo Ansperto a se solo attribuire, come potentissimo tra gl’italiani signori, il diritto di eleggere un Re d’Italia, Papa Giovanni gli andò contra, dicendogli, non potesse scegliere un Re senza il suo consenso, poichè quegli che era a deputatasi all’Impero, doveva da lui innanzi chiamarsi, e scegliersi. Dal che è chiarissimo, che non la regia potestà italiana dipendesse dalla imperiale, bensì questa da quella. Non essendo dunque l’Italia incorporata all’Impero, peculiari relazioni correvano tra’ feudatari italiani ed i Re. Questa relazione trovo essere tutta nel solo diritto di elezione, che avevano nelle mani que’ maggiorenti. Per questo chi aveva voglia di esser Re, inchinavasi innanzi a loro, e si sottometteva a quelle leggi, che più credevano opportune gli elettori: e chi voleva mantenersi sul trono, doveva cattivarsi la benevolenza de’ feudatari, e massime dei Vescovi, e blandirli. L’assemblea tenuta in Pavia quasi tutta di Vescovi nell’anno 889, che elesse Guido a Re d’Italia a preferenza di Berengario, n’è splendido argomento. I Vescovi obbligarono il nuovo Re Guido a mantenere1 certi capitoli, pe’ quali era tenuta in rispetto l’autorità regia innanzi a quella de’ Vescovi, quella de’ Conti innanzi alle giuste ragioni del popolo. Guido non fu Re, che dopo aver giurato la osservanza di quei capitoli.
Questo confinar con leggi la potenza dei Re in rapporto ai Vescovi, e quella dei Conti in rapporto al popolo recava due effetti, quello di rannodare il popolo ai Vescovi, di accrescere la loro forza, e di educare il popolo alla coscienza della propria dignità, che vedevano riputata degna di leggi che la guarentisse. Così fuori della regia potestà si adu-
- ↑ S. R. I. Tom. 2. p. 416. = Antiq. Ital. Diss. 3.